Audit Energetico Delibera 180 AEEG

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Audit Energetico

Delibera 180 AEEG in merito alle penali sul cosfì

L’ANALISI dei CONSUMI elettrici è un obbligo Audit Energetico

  • entro il 5 Dicembre 2015, le grandi aziende sono obbligate a svolgere audit energetico, come definito dal DLgs 102 del 04 luglio 2014 in recepimento alla Direttiva europea 2012/27/EU
  • dal 01 gennaio 2016 si inaspriscono le penali di basso rifasamento, la franchigia passa da 0.90 a 0.95, secondo quanto definito dalla delibera 180 dell’Autorità per l’Energia AEEG  

Franchigia ridotta e penali più severe

Dal 01 gennaio 2016 l’Autorità per l’Energia ha ridotto la franchigia sul cosfì da 0.90 a 0.95, inasprendo le penali in bolletta per scarso o non idoneo rifasamento.

La Delibera ha effetto su una vasta quantità di utenti elettrici commerciali, artigianali ed industriali, in quanto si applica per tutte le forniture di energia con contratto di potenza superiore a 16.5kW.

Cosa e come cambia?
a) la franchigia sul cosfì si riduce, passando dalla finestra 0.90 → 1.00 alla finestra 0.95 → 1.00
b) il primo scaglione di penale si estende, per un cosfì medio mensile compreso tra 0.80 e 0.95
c) il secondo scaglione di penale rimane invariato, per cosfì medio mensile inferiore a 0.80

e sono stati introdotti nuovi vincoli da rispettare:
d) il cosfì minimo istantaneo in corrispondenza del momento di picco massimo di potenza richiesta
(nelle fascia tariffaria F1) NON PUO’ essere inferiore a 0.90
e) non si puo’ MAI avere un cosfì medio mensile inferiore a 0.7. In tal caso scatta l’intimazione ad adeguare l’impianto o la sospensione del servizio di erogazione elettrica.

Gli importi delle penali vengono determinati ogni anno da AEEG sulla base dei reali oneri connessi alla circolazione in rete dell’Energia Reattiva superflua.

audit energetico

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In che modo si adegua la correzione del rifasamento??
Le attività da compiere sono poche e semplici:
1) misura dello sfasamento minimo mensile e medio mensile
2) ritaratura o sostituzione dei gruppi di rifasamento in funzione del nuovo limite 0.95
3) ulteriore misura per accertare che il rifasamento sia ben tarato

Per quegli utenti elettrici che hanno anche una produzione interna, ad esempio tramite impianto Fotovoltaico,
la questione è ancor più delicata.
La misura di cui al punto 1 va fatta con l’impianto Fotovoltaico in regola ed in funzione, in caso contrario
si potrebbe incorrere in un errato dimensionamento o impostazione dei gruppi di rifasamento
con il rischio di peggiorare la situazione.
Anche per le azioni volte alla correzione del rifasamento, sarebbe opportuno misurare e registrare nel tempo
i valori di Distorsione Armonica Totale THD% ed eventualmente il dettaglio delle singole componenti
armoniche fino al 25° ordine.

La nostra azienda può offrire servizi di Audit Energetico, contattateci senza alcun impegno ed un nostro tecnico sarà a vostra disposizione per identificare l’intervento più idoneo alle vostre esigenze.