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Bollino Blu Caldaie Roma

Bollino Blu Caldaie Roma

Bollino Blu Caldaie Roma

Controllo Manutenzione

Certificazione Obbligatoria

1 novembre 2018

Torna operativo il servizio di controllo impianti termici bollino blu caldaie Roma Capitale, affidato all’Organismo Ispezioni Impianti Termici.

Secondo la normativa vigente (DPR 74/2013 – D.M. 10 febbraio 2014) tutti gli impianti termici sono sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche.

Semplici operazioni per tenere gli impianti Sicuri Efficienti e a Norma di Legge.

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Manutenzione Ordinaria: garantisce che la caldaia sia in buone condizioni di funzionamento tutelando la sicurezza. Al termine della revisione il tecnico compila un rapporto di controllo tecnico che attesta il buono stato del sistema (allegato G).

flag-verdeControllo dell’efficienza energetica, anche chiamato verifica dei fumi, consente di analizzare la combustione assicurando che i gas di scarico siano nei limiti previsti dalle normative ambientali. Eseguito il controllo viene redatto il rapporto di controllo di efficienza energetica (rapporto di tipo 1) con il rilascio del bollino blu caldaie Roma.

flag-verdeCompilazione e aggiornamento libretto di Impianto Unico. Il libretto è la carta d’identità dell’impianto e contiene tutte le informazioni sul generatore di calore. Sul libretto vengono anche indicate tutte le verifiche effettuate nel tempo e quindi deve essere accuratamente conservato dall’utente.

Se volete approfondire l’argomento l’ENEA ha predisposto un’apposita guida per l’ esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti termici, e Bollino Blu Caldaie Roma.

L’articolo 15 del D.lgs 192/05 e s.m.i prevede le sanzioni nei confronti sia del responsabile dell’impianto ma anche del manutentore in caso di mancato controllo di efficienza energetica dell’impianto termico (caldaia e condizionatori)

Il responsabile dell’impianto che sia il proprietario, l’inquilino (conduttore), l’amministratore di condominio o un eventuale terzo responsabile che ha assunto la responsabilità, se non effettua la manutenzione ed il controllo secondo quanto previsto (art. 7 comma 1), riceve una sanzione amministrativa da 500€ a 3.000€.

Il manutentore o la ditta abilitata che ha ricevuto l’incarico del controllo e della manutenzione, se non redigere e sottoscrive il rapporto di controllo come previsto (art. 7 comma 2), riceve una sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€. In aggiunta, viene effettuata una comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Intervento Base

Intervento Plus

Intervento Plus+

Verifica assenza perdite acqua e Gas Verifica assenza perdite acqua e Gas Verifica assenza perdite acqua e Gas
Verifica valvole sicurezza Verifica valvole sicurezza Verifica valvole sicurezza
Verifica condotto scarico fumi Verifica condotto scarico fumi Verifica condotto scarico fumi
Pulizia bruciatore Pulizia bruciatore Pulizia bruciatore
Verifica accensione Verifica accensione Verifica accensione
Compilazione Rapporto di controllo Analisi Fumi e Efficenza Energetica Analisi Fumi e Efficenza Energetica
Compilazione rapporto efficenza energetica Compilazione rapporto efficenza energetica
Bollino Blu Bollino Blu
Aggiornamento Libretto Impianto Aggiornamento Libretto Impianto
Lavaggio chimico scambiatore di calore

Non esitate a contattarci, un nostro tecnico sarà a vostra disposizione per una consulenza gratuita!!

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    *Campi Obbligatori

    Preso atto della informativa resami da Co.Tec.Impianti srl ai sensi dell'art.13 del D.Lg.196/2003 per il trattamento dei miei dati personali raccolti tramite il presente form elettronico:

    Presto il ConsensoNon Presto il Consenso

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    Incentivi fiscali 2016 riqualificazione energetica e ristrutturazione

    Incentivi fiscali 2016 riqualificazione energetica e ristrutturazione

    Incentivi fiscali 2016 riqualificazione energetica e ristrutturazione

    La Legge di Stabilità ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 l’ecobonus per gli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica di edifici e abitazioni, rivolto a chi sostituisce l’impianto esistente con uno a pompa di calore. L’installazione di impianti a pompa di calore può infatti beneficiare di due tipologie di incentivi fiscali: per il risparmio energetico (65%) e per le ristrutturazioni edilizie (50%). Le due detrazioni richiedono differenti condizioni di installazione degli impianti ed hanno anche iter burocratici distinti.

    risparmio_65Riqualificazione energetica – 65%

    Le detrazioni fiscali del 65% si possono applicare a interventi di riqualificazione energetica eseguiti su edifici di qualsiasi categoria catastale, purché già esistenti e dotati di impianto di riscaldamento: abitazioni, uffici, negozi, ecc. Nel caso di impianti a pompa di calore, la condizione per accedere agli incentivi fiscali è che si tratti di sistemi ad alta efficienza e che la loro installazione costituisca una sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente. Quando si parla di alta efficienza si fa riferimento a specifiche tabelle (vedi allegato H del Decreto Edifici da pag. 27), indicate dall’Agenzia delle Entrate, i cui valori minimi di prestazione dipendono dal tipo di pompa di calore che viene scelta.

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    Non godono di agevolazioni le installazioni su edifici che non siano già provvisti di impianto di riscaldamento, né l’aggiunta di split a pompa di calore ad integrazione di un impianto di riscaldamento esistente.

    risparmio_50Ristrutturazione edilizia – 50% 

    Se l’intervento effettuato non rientra nelle condizioni richieste per accedere alla detrazione fiscale per la riqualificazione energetica, si può valutare la possibilità di usufruire degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie, solitamente definita al 50%. A differenza del 65%, questa detrazione è applicabile solamente a spese per lavori eseguiti su abitazioni o su parti comuni di edifici residenziali. In realtà, nella lista degli interventi agevolabili indicata dall’Agenzia delle Entrate non compare la voce specifica per le pompe di calore. Si può però farle rientrare nella categoria caloriferi e condizionatori, per la quale è prevista la condizione che l’opera sia finalizzata al risparmio energetico.

     

    Documenti ufficiali Agenzia delle Entrate:

    Guida detrazioni 50% ristrutturazioni edilizie

    Guida detrazioni 65% risparmio energetico

    Link sito Assoclima

    Link sito Agenzia delle Entrate

    Audit Energetico Delibera 180 AEEG

    Audit Energetico Delibera 180 AEEG

    Audit Energetico

    Delibera 180 AEEG in merito alle penali sul cosfì

    L’ANALISI dei CONSUMI elettrici è un obbligo Audit Energetico

    • entro il 5 Dicembre 2015, le grandi aziende sono obbligate a svolgere audit energetico, come definito dal DLgs 102 del 04 luglio 2014 in recepimento alla Direttiva europea 2012/27/EU
    • dal 01 gennaio 2016 si inaspriscono le penali di basso rifasamento, la franchigia passa da 0.90 a 0.95, secondo quanto definito dalla delibera 180 dell’Autorità per l’Energia AEEG  

    Franchigia ridotta e penali più severe

    Dal 01 gennaio 2016 l’Autorità per l’Energia ha ridotto la franchigia sul cosfì da 0.90 a 0.95, inasprendo le penali in bolletta per scarso o non idoneo rifasamento.

    La Delibera ha effetto su una vasta quantità di utenti elettrici commerciali, artigianali ed industriali, in quanto si applica per tutte le forniture di energia con contratto di potenza superiore a 16.5kW.

    Cosa e come cambia?
    a) la franchigia sul cosfì si riduce, passando dalla finestra 0.90 → 1.00 alla finestra 0.95 → 1.00
    b) il primo scaglione di penale si estende, per un cosfì medio mensile compreso tra 0.80 e 0.95
    c) il secondo scaglione di penale rimane invariato, per cosfì medio mensile inferiore a 0.80

    e sono stati introdotti nuovi vincoli da rispettare:
    d) il cosfì minimo istantaneo in corrispondenza del momento di picco massimo di potenza richiesta
    (nelle fascia tariffaria F1) NON PUO’ essere inferiore a 0.90
    e) non si puo’ MAI avere un cosfì medio mensile inferiore a 0.7. In tal caso scatta l’intimazione ad adeguare l’impianto o la sospensione del servizio di erogazione elettrica.

    Gli importi delle penali vengono determinati ogni anno da AEEG sulla base dei reali oneri connessi alla circolazione in rete dell’Energia Reattiva superflua.

    audit energetico

    audit energetico

    In che modo si adegua la correzione del rifasamento??
    Le attività da compiere sono poche e semplici:
    1) misura dello sfasamento minimo mensile e medio mensile
    2) ritaratura o sostituzione dei gruppi di rifasamento in funzione del nuovo limite 0.95
    3) ulteriore misura per accertare che il rifasamento sia ben tarato

    Per quegli utenti elettrici che hanno anche una produzione interna, ad esempio tramite impianto Fotovoltaico,
    la questione è ancor più delicata.
    La misura di cui al punto 1 va fatta con l’impianto Fotovoltaico in regola ed in funzione, in caso contrario
    si potrebbe incorrere in un errato dimensionamento o impostazione dei gruppi di rifasamento
    con il rischio di peggiorare la situazione.
    Anche per le azioni volte alla correzione del rifasamento, sarebbe opportuno misurare e registrare nel tempo
    i valori di Distorsione Armonica Totale THD% ed eventualmente il dettaglio delle singole componenti
    armoniche fino al 25° ordine.

    La nostra azienda può offrire servizi di Audit Energetico, contattateci senza alcun impegno ed un nostro tecnico sarà a vostra disposizione per identificare l’intervento più idoneo alle vostre esigenze.

    Pompe di Calore tariffa D1 riscaldarsi risparmiando

    Pompe di Calore tariffa D1 riscaldarsi risparmiando

    Pompe di Calore: con la tariffa D1 riscaldarsi risparmiando

    1 Luglio 2014

    Diventa operativa da oggi la nuova tariffa di rete per i consumi ad alta efficienza approvata dall’Autorità per l’Energia. Dal mese di luglio, infatti, i clienti domestici che riscaldano la propria abitazione utilizzando esclusivamente pompe di calore elettriche possono chiedere di partecipare alla sperimentazione della nuova tariffa D1, basata su un prezzo del kilowattora costante rispetto ai consumi di energia elettrica. La nuova tariffa – spiega l’AEEGSI in una nota – consente di pagare un costo più aderente a quello effettivo per i servizi di rete (trasporto, misura e gestione del contatore).

    Oggi la spesa per questi servizi è circa il 35% della bolletta di un cliente domestico “tipo”, con 2700 kWh/anno di consumi e 3 kW di potenza impegnata, ma per chi consuma di più, può arrivare a pesare fino a circa metà della bolletta. La sperimentazione della nuova tariffa “D1” per le pompe di calore è un primo passo della riforma avviata dall’Autorità per allineare le tariffe di rete ai costi, eliminando sussidi e distorsioni anche in attuazione delle normative europee e nazionali sul raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili.

    L’eliminazione della progressività della tariffa rispetto ai consumi può infatti ridurre significativamente i costi di esercizio di tecnologie efficienti e innovative come le pompe di calore, piastre di cottura a induzione e veicoli elettrici. La nuova tariffa – che potrà essere applicata alle forniture con contratti sia di mercato libero sia di maggior tutela – è stata introdotta dopo una consultazione pubblica per definire gli aspetti operativi della fase sperimentale e le modalità di realizzazione di un dettagliato monitoraggio dei consumi per raccogliere elementi utili nei futuri procedimenti di revisione tariffaria.

    Ma come funziona la Tariffa D1?

    Il prezzo dell’energia elettrica per gli utenti domestici italiani è definito sommando tre corrispettivi:

    • un corrispettivo fisso (definito in centesimi di euro/anno);
    • un corrispettivo di potenza, proporzionale al valore di potenza impegnata (in centesimi di euro/anno per ogni kW);
    • un corrispettivo variabile in funzione dei consumi effettivi (in centesimi di euro/kWh).

    Le tariffe domestiche attualmente in vigore (chiamate D2 e D3) prevedono che quest’ultima componente variabile abbia un valore crescente con i consumi e risultano quindi “progressive”: più consumi, più paghi ogni kWh consumato; i clienti con alti livelli di consumo annuo sono dunque i più penalizzati dall’attuale struttura tariffaria progressiva, con bollette elettriche che crescono più che proporzionalmente all’incremento dei consumi.

    Al contrario, la tariffa D1 prevede che ogni kWh sia pagato sempre uguale, indipendentemente dal volume di consumo annuo; a titolo esemplificativo, si veda il grafico seguente, relativo al caso di utenti con potenza impegnata fino a 3 kW.

    La tariffa D1 e’ sempre conveniente?

    Non sempre. La tariffa D1 risulta infatti più vantaggiosa per chi ha consumi annui elevati (come spesso accade per chi si riscalda con una pompa di calore elettrica) e potrebbe invece indurre una bolletta più alta per chi ha consumi bassi. In generale, la convenienza è senz’altro maggiore per coloro che hanno contratti di fornitura con valori di potenza impegnata superiore a 3 kW. Per coloro che hanno invece una potenza impegnata di 3 kW è necessario compiere una valutazione attenta.

    Per approfondire: è necessario ricordare che la sperimentazione tariffaria riguarda solo due delle tre principali componenti della bolletta (al netto di tasse e imposte): servizi di rete e oneri generali. Non ne vengono invece influenzate le spese legate a servizi di vendita, la cui entità è variabile a seconda che ci si trovi in regime di maggior tutela o sul mercato libero.

    Solo nel caso di clienti in maggior tutela è possibile stimare valori minimi dei consumi annui che rappresentino soglie di convenienza tra le attuali tariffe e la nuova D1. Dall’analisi di questi abachi è possibile stimare che:

    • per chi oggi dispone di una pompa di calore allacciata all’unico contatore di casa, con potenza impegnata di 3 kW (tariffa D2), la D1 risulta più conveniente per consumi totali superiori a circa 4.500 kWh/anno;
    • per chi oggi dispone di una pompa di calore allacciata all’unico contatore di casa, con potenza impegnata superiore a 3 kW (tariffa D3), la D1 risulta più conveniente per consumi totali almeno pari a circa 2.700 kWh/anno;
    • per chi oggi dispone di una pompa di calore allacciata a un contatore separato (tariffa BTA), la D1 risulta più conveniente sempre, qualunque siano i valori di potenza impegnata e di consumo annuo

    In cosa la nuova tariffa D1 è diversa?

    Il prezzo dell’energia elettrica per gli utenti domestici italiani è definito sommando tre corrispettivi:

    • un corrispettivo fisso (definito in centesimi di euro/anno);
    • un corrispettivo di potenza, proporzionale al valore di potenza impegnata (in centesimi di euro/anno per ogni kW);
    • un corrispettivo variabile in funzione dei consumi effettivi (in centesimi di euro/kWh).

    Le tariffe domestiche attualmente in vigore (D2 e D3) prevedono che quest’ultima componente variabile abbia un valore crescente con i consumi e risultano quindi progressive: più consumi, più paghi ogni kWh consumato. I clienti con alti livelli di consumo annuo sono dunque i più penalizzati dall’attuale struttura tariffaria progressiva, con bollette elettriche che crescono più che proporzionalmente all’incremento dei consumi. Al contrario, la tariffa D1 per le pompe di calore è flat, ovvero prevede che ogni kWh sia pagato sempre uguale, indipendentemente dal volume di consumo annuo. A titolo esemplificativo, si vedano i grafici seguenti di confronto tra costi totali delle tariffe e costi medi (IVA esclusa):

    pompe di calore

    pompe di calore

    La tariffa D1, in vigore in via sperimentale dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2015, si applica a tutti gli elettrodomestici della casa oltre che alla pompa di calore.

    Quali requisiti bisogna avere per poter chiedere l’accesso alla sperimentazione tariffaria?

    I clienti che intendono richiedere la tariffa D1 fino al 31/12/2016 devono:

    ‒ essere titolari di utenze elettriche cosiddette domestiche; non possono infatti avere accesso alla D1 i condomìni e gli utenti del terziario, dove viene applicata la tariffa BT;
    ‒ avere un contatore elettronico telegestito (ampiamente diffuso tra gli utenti elettrici) e devono già avere un contratto di fornitura elettrica. Bisogna verificare che il proprio venditore aderisca alla sperimentazione della tariffa D1 (consulta l’elenco dell’Autorità per l’energia) altrimenti è necessario cambiare fornitore;
    ‒ utilizzare la pompa di calore per il riscaldamento della propria abitazione di residenza anagrafica: non è possibile richiedere la tariffa D1 per le seconde case.

    In più esistono alcuni requisiti relativi alle apparecchiature:

    la pompa di calore deve essere l’unico sistema di riscaldamento, ovvero non è ammessa l’integrazione con una caldaia (a meno che, oltre alla pompa di calore, in casa sia presente anche un generatore di calore alternativo utilizzabile solamente per esigenze di emergenza; solo in questo caso alla richiesta di adesione è necessario allegare anche un’asseverazione predisposta da un tecnico abilitato);
    ‒ la pompa di calore deve essere elettrica e deve rispettare determinati requisiti prestazionali minimi, gli stessi che vengono richiesti per accedere all’Ecobonus per la riqualificazione energetica (chi ha usufruito degli incentivi del 65% può quindi richiedere la D1);
    ‒ anche chi in passato ha installato una pompa di calore che rispetta i requisiti di cui sopra può richiedere la tariffa D1, ma solo se la pompa di calore è entrata in funzione dopo il 1° gennaio 2008. Per installazioni più “vecchie” non è possibile richiedere la D1.

    Abbinando alle pompe di calore un impianto fotovoltaico, oltre al risparmio derivante dall’applicazione della Tariffa D1, si aggiungerebbe quello generato dall’utilizzo dell’energia solare. Riscaldarsi quindi risparmiando e…. aiutando l’ambiente!
    Non esitate a contattarci, un nostro tecnico sarà a vostra disposizione per una consulenza gratuita!!